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Agenzie per il lavoro: requisiti più elevati, necessarie 6 sedi in 4 regioni

Cambiano le regole e le difficolta maggiori le avranno le piccole Agenzie per il lavoro. Il decreto ministeriale attuativo dell’intesa Stato Regioni, firmata il 21 dicembre e in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto un innalzamento dei requisiti organizzativi che le agenzie di somministrazione e di intermediazione di manodopera saranno obbligate ad avere.

Tale modifica non avrà ripercussioni di sorta per le agenzie medio-grandi, ma sarà un ulteriore grosso costo di gestione per quelle di più piccole dimensioni.

Il decreto, difatti, porterà dalle attuali quattro a sei il numero minimo di sedi necessarie per ciascun operatore per ottenere l’autorizzazione ministeriale, concessione imprescindibile per svolgere le funzioni di somministrazione di manodopera e intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Le sedi operative, questo non cambia rispetto al passato, devono essere suddivise sul territorio di almeno quattro Regioni diverse.

Il decreto stabilisce le sedi come strutture “operative adibite a sportello”, sottolineando che deve trattarsi di locali che garantiscono una fascia minima di apertura al pubblico non inferiore a 20 ore settimanali e presso ciascuna sede operativa è necessaria almeno la presenza di due operatori.

Il nuovo provvedimento precisa altresì che per ogni unità organizzativa si dovrà designare un responsabile che avrà anche “funzione di operatore”, particolare che non sembra particolarmente chiaro e che con ogni probabilità creerà qualche incertezza in rapporto agli effetti sull’inquadramento del personale assegnato alla sede.

Oltre a questo, il provvedimento, esplicita che le strutture impiegate allo svolgimento delle attività dell’agenzia devono essere conformi alla disciplina edilizia e urbanistica vigente e dovranno essere muniti di attrezzature, spazio e materiali “idonei allo svolgimento dell’attività, in coerenza con il servizio effettuato”. All’esterno dei locali dovranno essere indicati – per coloro che ne sono in possesso – gli estremi del provvedimento di accreditamento e il tipo di servizi al lavoro che si possono erogare.

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Fonte: Sole 24 ore

Pubblicato da Michele Difigola il 22 February 2018

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